In Italia la raccolta dei funghi epigei è regolata da leggi e normative regionali.

 

Prima di dedicarsi all’attività di raccolta funghi è bene documentarsi e tenersi informati su queste importanti norme, onde evitare spiacevoli sanzioni.

 

Leggi e normative nelle altre regioni italiane

La raccolta dei funghi è regolamentata in Campania dalla Legge Regionale n. 8/2007

(stralcio…)

Art. 4 - Autorizzazione alla raccolta 

 

  1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita, previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge.
  2. L’autorizzazione è rilasciata dagli enti competenti, previo superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6, con apposito tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla Giunta regionale.  
  3. L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili ha validità quinquennale, sul territorio regionale, è convalidata a cadenza annuale ed è soggetta solo al rinnovo amministrativo. 
  4. L’autorizzazione è personale e non cedibile.
  5. L’età minima per il rilascio dell’autorizzazione è fissata in anni quattordici. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e i funghi raccolti dal minore concor-rono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
  6. Il colloquio abilitativo, per il rilascio dell’autorizzazione, è svolto presso l’ente di competenza territoriale in cui ricade il comune di residenza dell’interessato. Il colloquio abilitativo è finalizzato al riconoscimento delle specie commestibili ed alla conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi. Dal colloquio abilitativo sono esentati i micologi in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso l’assessorato regionale alla sanità.
  7. L’autorizzazione è soggetta a convalida annuale, mediante allegazione al tesserino della ricevuta di versamento del contributo annuale.
  8. La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se svolta nei fondi medesimi, è senza limiti di quantità e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6 ed il rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7.
  9. I raccoglitori sono tenuti al versamento di un contributo annuale di euro trenta a favore dell’ente preposto al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione annuale.
  10. I cittadini non residenti in Campania e già in possesso di tesserino rilasciato nella propria regione, possono effettuare la raccolta sul territorio della regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri, rilasciati da un’amministrazione provinciale, entro un numero stabilito per ciascuna provincia. I permessi occasionali possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di euro dieci al giorno da versare al momento del rilascio.
  11. E’ istituito, presso gli enti di competenza, il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati. Nel registro sono annotati gli estremi dei versamenti annuali, le sanzioni amministrative ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.
  12. Gli enti di competenza possono rilasciare a persone nominativamente individuate, speciali autorizzazioni di raccolta, in occasione di mostre ed altre manifestazioni di interesse micologico, nonché per interessi scientifici, compresi quelli di censimento delle specie fungine.

Art. 6 - Modalità di raccolta

  1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è ammessa per una quantità massima giornaliera di chilogrammi tre complessivi per persona, di cui non più di chilogrammi uno delle specie Amanita caesarea(Ovolo buono) e Calocybe gambosa(Prugnolo)
  2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è costituita da un solo cespo di funghi concresciuti. 
  3. E’ vietata, per motivi di ordine medico e sanitario, la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili della specie Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.
  4. E’ vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili di specie micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre, e specie micologiche di piccola taglia al di sotto di centimetri due, fatta eccezione per i funghi concrescenti
  5. E’ vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.
  6. E’ vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili dei quali non sono conservate le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
  7. E’ vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi fungini di qualsiasi specie. E’ obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli.
  8. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo a personale abilitato e solo per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie.
  9. I funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. E’ vietato l’uso di contenitori di plastica non pervi.
  10. E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l’obbligo dell’integrale ripristino, anche naturalistico, dello stato dei luoghi.

Art. 7 - Luoghi di raccolta

  1. La raccolta è consentita sul territorio regionale, tutti i giorni della settimana, da un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il tramonto.
  2. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nelle aree debitamente tabellate delle riserve naturali integrali.
  3. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nelle aree debitamente tabellate delle riserve naturali integrali.
  4. I proprietari o i conduttori di fondi pubblici e privati possono interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti l’esplicito divieto. Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da terra e poste ad una distanza non superiore ai 150 metri e visibili contiguamente. E’ in ogni caso vietata la costituzione di riserve private di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili a pagamento.
  5. E’ vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi medesimi.
  6. I piani di assestamento forestale che prevedono la regolamentazione della raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei demani comunali sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 - Sanzioni amministrative

1.  Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

         lett. a) da euro 50,00 ad euro 300,00:

       1) per chi esercita la raccolta di funghi senza l’autorizzazione;

       per chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del 

       contributo annuale;

lett. b) da euro 25,00 ad euro 150,00:

                per ogni chilogrammo di funghi,o frazione di esso,raccolti in eccedenza al quantitativo di cui all’articolo 6,

                comma 10;

         lett. c) da euro 25,00 ad euro 150,00:

                per ciascuna violazione di cui all’articolo 6, comma 3, 4, 5,6,7,8 e 9 e per ciascuna violazione di cui    all’ar-

                ticolo 7, comma 1,2,3,4 e 5;

         lett. d) da euro 258,00 ad euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:

                1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale;

                2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto controllo sanitario o senza la certificazione

                    dello stesso;

                3) commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a specie non ammesse;

                4) vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di conservazione o perché

                   mescolati con altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perché invasi da muffe e 

                   parassiti;

          lett. e) da euro 258,00 ad euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:

                confezionamento dei funghi in difformità alle disposizioni di cui al DPR n.376/95, articolo 6, commi 1 e 2.

 2. Le violazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle riferite all’articolo 7, comportano anche la confisca dei

     funghi raccolti e la relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al

     consumo sono destinati alla distruzione a cura dell’ASL che ha eseguito il controllo.

 3. Per i casi di infrazione alle disposizioni contenute all’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si procede in analogia a

     quanto indicato nel comma 2, salvo la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro ventiquattro ore dal rilievo

     della infrazione, la legittimità della provenienza.

 4. E’ cura dell’ente, organo o istituzione cui appartiene l’agente verbalizzante, dare comunicazione delle violazioni

     di cui al comma 1 all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, ai fini dell’annotazione delle violazioni stesse sul

     registro anagrafico di cui all’articolo 4, comma 11.

 5. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca

     dell’autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è subordinato al superamento del

     colloquio abilitativo di cui all’articolo 4, comma 11.

     In caso di ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva dell’autorizzazione.

6.  E’ fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali se le violazioni alle disposizioni contenute nella presente  

     legge costituiscono reato

7.  Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n.13.